|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Titolo VII Le convenzioni
Art. 41
1. Le convenzioni tra la «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE».
Art. 42
1. Il Consiglio Direttivo decide sulla modalità di attuazione della convenzione.
|
|
|
| |
|