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Titolo IV Gli organi
Art. 13
1. Sono organi dell'Organizzazione:
L'ASSEMBLEA;
IL COMITATO DIRETTIVO;
IL PRESIDENTE;
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI;
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Capo I. - L'assemblea
Art. 14 (Composizione)
1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE»
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
Art. 15 (Convocazione)
1. L'Assemblea dei Soci si riunisce:
a) su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo;
b) una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza;
c) su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci regolarmente iscritti;
d) anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'Ordine del Giorno, diffuso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista.
3. Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative.
4. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche diventare pubbliche qualora all'Ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.
Art. 16 (Validità e funzioni della assemblea)
1. Le riunioni dei Soci sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.
E' ammessa 1 (una) delega esclusi i casi di modifica dello Statuto e discioglimento dell'Organizzazione.
2. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente e un segretario.
Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
3. I compiti dell'Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
d) approvare le linee programmatiche della Organizzazione;
e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Organizzazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
f) approvare e modificare il regolamento generale dell'Organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra i Soci dell'Organizzazione;
h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
i) eleggere il Collegio dei Probiviri;
l) approvare le modifiche allo Statuto;
m) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Art. 17 (Votazione)
1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
2. La deliberazione di modificazione dello Statuto avviene con i 2/3 (due terzi) dei voti dei componenti.
3. La delibera di scioglimento dell'Associazione avviene con almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
4. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezioni alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone .
Art. 18 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE».
3. Ogni Socio della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» ha diritto di consultare i verbali dell'Assemblea.
Capo II. - Il Consiglio Direttivo
Art. 19 (Composizione e durata)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti.
Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere alle elezioni.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con le seguenti modalità:
a) Riunione "Ordinaria": mediante avviso scritto da notificarsi con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stabilita;
b) Riunione "Urgente": mediante avviso verbale (anche telefonicamente) con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 20
1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Nel caso in cui non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà ad elezione suppletiva.
2. La vacanza comunque determinatasi della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione della Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 21 (Funzioni)
1. I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 16;
b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Organizzazione;
d) stipulare contratti, convenzioni, accordi, nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12;
g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
h) deliberare l'utilizzazione dei proventi derivanti dalle risorse economiche dell'Organizzazione.
Art. 22 (Validità delle sedute del Consiglio Direttivo)
1. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.
3. Per la validità delle delibere valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.
Capo III. - Il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere
Art. 23 (Elezione)
1. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge:
il Presidente;
il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento;
il Segretario;
il Tesoriere.
Art. 24 (Funzioni del presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE», può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
2. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dalla «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando quietanza liberatoria.
3. Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
Art. 25 (Funzioni del segretario e del tesoriere)
1. I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE».
Capo IV. - Il Collegio dei Sindaci Revisori
Art. 26 Composizione e durata)
1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Sindaci Revisori elegge il proprio Presidente.
Art. 27 (Funzioni)
1. Il Collegio dei sindaci Revisori verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE».
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.
3. Delle proprie riunioni il Collegio dei Sindaci Revisori redige un verbale da trascrivere su apposito libro.
Capo V. - Il Collegio dei Probiviri
Art. 28 (Composizione, durata e funzioni)
1. Il Collegio dei probiviri è composto de 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente.
2. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 12.
Delibera altresì sulle controversie fra i Soci e il Consiglio Direttivo e fra singoli componenti del Consiglio e del Collegio stesso.
Delle proprie riunioni il Collegio dei probiviri redige un verbale da annotare su un apposito libro.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE».
Art. 29
1. I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Le cariche sociali sono completamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che siano state preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo.
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