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Titolo III I soci
Art. 9 (Ammissione)
1. Possono essere Soci della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
2. Possono fare parte della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.
3. L'ammissione è deliberata su domanda scritta del richiedente dal Comitato Direttivo.
Art. 10 (Diritti)
1. I Soci della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» hanno il diritto di eleggere il Comitato Direttivo.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
3. I Soci della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» possono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
c) formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Organizzazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.
Art. 11 (Doveri)
1. I Soci della «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» devono:
a) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro;
b) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
c) agire in modo da non danneggiare i beni mobili ed immobili nonché l'immagine dell'Organizzazione.
2. Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
3. Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla «Pubblica Assistenza CROCE VERDE SEMPIONE» e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.
Art. 12 (Esclusione)
1. La qualità di socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per morte.
Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.
Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11 punto 3.
Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Organizzazione.
2. Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente punto 1., lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti di cui al precedente punto 1., lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.
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