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Titolo XI Disposizioni transitorie e finali
Art. 50
1. Ogni variazione statutaria deve essere comunicata alla Regione entro 15 (quindici) giorni dalla sua approvazione.
Art. 51
1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare alla legge n. 266 del 11/8/91.
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